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La Procedura

Trib minorenni n (2)La natura del procedimento in parola è discussa in dottrina ed in giurisprudenza.
Tenendo conto delle implicazioni sostanziali e procedurali, può ben essere considerato un procedimento di tipo para-contenzioso.
Esso è principalmente regolato dalle disposizioni della Legge n. 64/1994, con la quale la Repubblica Italiana ha ratificato la Convenzione dell’Aja 1980 – sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Una funzione essenziale è svolta dalle Autorità Centrali, istituite in ogni Paese firmatario della Convenzione dell’Aja 1980.
L’Autorità Centrale italiana è ubicata presso il Dipartimento di Giustizia Minorile – Ministero della Giustizia in Roma, alla Via Damiano Chiesa, n. 24 – email: autoritacentrali.dgm@giustizia.it

Invero, esse raccolgono le istanze dei soggetti che assumono essersi verificata una sottrazione internazionale di minore e le trasmettono, senza indugio, all’Autorità Centrale che ritengono territorialmente competente, considerando quale riferimento il luogo indicato nell’istanza medesima, ove si ritiene sia stato portato il minore in questione.
Successivamente, l’Autorità Centrale investita per competenza territoriale, trasmetterà il fascicolo alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni competente ove il P.M. avvierà le indagini e predisporrà il ricorso ex art. 7, secondo comma, L. n. 64 cit.
Il Presidente del Tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all’Autorità Centrale.
Il Tribunale decide con decreto, sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo.
La persona che ha presentato la richiesta é informata della data dell’udienza a cura dell’Autorità Centrale e può comparire a sue spese e chiedere di essere sentita, anche avvalendosi di assistenza legale.
Il decreto é immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione, tuttavia, la presentazione del ricorso non ne sospende l’esecuzione.

Le Novità Giurisprudenziali

Cassazione bn

Tre sono le questioni sulle quali la giurisprudenza di merito e legittimità ha rivolto principalmente la propria attenzione.
Si tratta, nello specifico:

1. della esatta individuazione della “residenza abituale del minore – importante in ordine alla corretta determinazione del luogo ove il minore, in caso di ordine di rimpatrio, dovrà essere riportato.

L’effettivo esercizio del diritto di affidamento, il c.d. droit de garde.

Altro presupposto indispensabile perché possa essere disposto il rimpatrio del minore è che, al momento del trasferimento, il diritto di affidamento fosse effettivamente esercitato dal richiedente il rimpatrio, non rilevando le cause e le ragioni del mancato esercizio (Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-06-2014, n. 14561).

Si vedano: Cass. civ. Sez. I, Sentenza, 23-01-2013, n. 1527, Cass. civ. Sez. I, Sent. 16-06-2011, n. 13241; Cass. civ. Sez. I, Sent. 10-06-2011, n. 12740; Cass. civ. Sez. I, Sent. 21-03-2011, n. 6345; Cass. civ. Sez. I, Sent. 21-03-2011, n. 6319; Cass. civ. Sez. I, Sent. 07-01-2011, n. 277; Cass. civ. Sez. I, Sent. 12-01-2010, n. 252.

2. dell’onere della prova relativo alla sussistenza del “fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile (art. 13, lett. b, Conv. dell’Aja 1980).

In proposito: Cass. civ. Sez. VI, Ord., 05-10-2011, n. 20365; Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-06-2011, n. 13241; Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-01-2009, n. 1741; Cass. civ. Sez. I, 15-02-2008, n. 3798; Cass. civ. Sez. I, 31-10-2007, n. 22962.

3. Della obbligatorietà, rectius, non obbligatorietà, o dell’opportunità (o meno) dell’”audizione del minore – tale incombente appare particolarmente rilevante poiché, ai sensi dell’art. 13, comma secondo, Conv. dell’Aja 1980, “L’Autorità giudiziaria o amministrativa può … rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere“.

Sull’argomento: Cass. civ. Sez. I, Sentenza, 23-01-2013, n. 1527, Cass. civ. Sez. I, Sent. 11-08-2011, n. 17201; Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-06-2011, n. 13241; Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 21-10-2009, n. 22238; Cass. civ. Sez. I, 27-05-2008, n. 13829; Cass. civ. Sez. I, 04-07-2003, n. 10577.

La Normativa Applicabile

normativa

Il quadro normativo che si presenta all’operatore del diritto, in materia di sottrazione internazionale di minori è formato da norme nazionali e sovranazionali.

Nello specifico:

1. Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori (Aja, 25 ottobre 1980): per contrastare il fenomeno e risolvere le controversie derivanti dagli illeciti trasferimenti è stata stipulata questa Convenzione internazionale, resa esecutiva e ratificata in Italia con la L. n. 64/1994.

2. Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 23.12.2003.

3. Convenzione sui diritti del fanciullo, New York, 20 novembre 1989, adottata e aperta alla firma dall’Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989. Entrata in vigore il 2 settembre 1990 in base a quanto previsto all’articolo 49. La convenzione è stata ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991, n. 135, S.O.;

4.Legge n. 64/1994, del 15 gennaio 1994. “Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L’Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L’Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L’Aja il 28 maggio 1970.