Sottrazione Internazionale di Minori

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Cos’è e quando si verifica una Sottrazione Internazionale di Minore ?
Sottrazione c.d. attiva e passiva.

La sottrazione internazionale di minori si verifica quando chi esercita la potestà su un particolare minore lo conduce all’estero senza autorizzazione, sottraendolo dal Paese ove egli ha la propria residenza abituale, oppure si verifica quando vi è un’autorizzazione temporanea (ad es. per le vacanze natalizie od estive), ma il minore non viene più ricondotto nel Paese di residenza abituale.

Si suole distinguere in casi c.d. attivi, in cui il minore viene illegittimamente trasferito dall’Italia in un altro Paese, e c.d. passivi, in cui il minore viene trasferito illegittimamente in Italia, proveniendo da un diverso Paese.

Come si deve agire non appena si ha notizia di una sottrazione internazionale ?

Chiunque ha notizia di una sottrazione internazionale di minore deve immediatamente contattare l’Autorità Centrale convenzionale del proprio Paese di residenza. La tempestività d’azione è cruciale, anche, ma non solo, per ricostruire i movimenti del sottrattore.

Farsi assistere da un Avvocato

E’ altresì molto importante farsi assistere da un Avvocato esperto nella materia, anche per non incorrere in inutili lungaggini, ed ottenere al più presto tutela.

L’Autorità Centrale Italiana

L’Autorità Centrale Italiana si trova in Roma, alla Via Damiano Chiesa, 24, CAP 00136, tel. +39 06 68188326-328-331-535-419; fax +39 06 68807087 +39 06 68188600; email autoritacentrali.dgm@giustizia.it

I primi adempimenti

L’Autorità Centrale provvederà a far riempire un modulo, unico per ogni Paese firmatario della Convenzione dell’Aja, che prevede la comunicazione all’A.C. delle notizie più rilevanti sul minore e sulla sottrazione.
E’ fondamentale notare come il procedimento ex Conv. Aja 1980 può essere azionato solo entro un anno dall’avvenuta sottrazione (art. 12, n. 1, Conv. cit.) e per minori che non abbiano compiuto i 16 anni.

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