La Procedura
La natura del procedimento in parola è discussa in dottrina ed in giurisprudenza.
Tenendo conto delle implicazioni sostanziali e procedurali, può ben essere considerato un procedimento di tipo para-contenzioso.
Esso è principalmente regolato dalle disposizioni della Legge n. 64/1994, con la quale la Repubblica Italiana ha ratificato la Convenzione dell’Aja 1980 – sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.
Una funzione essenziale è svolta dalle Autorità Centrali, istituite in ogni Paese firmatario della Convenzione dell’Aja 1980.
L’Autorità Centrale italiana è ubicata presso il Dipartimento di Giustizia Minorile – Ministero della Giustizia in Roma, alla Via Damiano Chiesa, n. 24 – email: autoritacentrali.dgm@giustizia.it
Invero, esse raccolgono le istanze dei soggetti che assumono essersi verificata una sottrazione internazionale di minore e le trasmettono, senza indugio, all’Autorità Centrale che ritengono territorialmente competente, considerando quale riferimento il luogo indicato nell’istanza medesima, ove si ritiene sia stato portato il minore in questione.
Successivamente, l’Autorità Centrale investita per competenza territoriale, trasmetterà il fascicolo alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni competente ove il P.M. avvierà le indagini e predisporrà il ricorso ex art. 7, secondo comma, L. n. 64 cit.
Il Presidente del Tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all’Autorità Centrale.
Il Tribunale decide con decreto, sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo.
La persona che ha presentato la richiesta é informata della data dell’udienza a cura dell’Autorità Centrale e può comparire a sue spese e chiedere di essere sentita, anche avvalendosi di assistenza legale.
Il decreto é immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione, tuttavia, la presentazione del ricorso non ne sospende l’esecuzione.